Dopo un iter di quasi nove anni, con una larghissima maggioranza e la sola astensione del Movimento Sociale, il Parlamento italiano approva la legge 151 per la riforma del diritto di famiglia...

Si tratta di una riforma decisiva nello sviluppo giuridico e sociale del paese che riconosce alla donna una condizione di parità con l’uomo all’interno della famiglia, e tutela giuridicamente i cosiddetti «figli illegittimi», nati cioè al di fuori del matrimonio.

La riforma modifica molti articoli del codice civile del 1942, e – a ventisette anni dalla sua entrata in vigore – fa un deciso passo verso l’attuazione dell’art. 29 della Costituzione, secondo il quale “il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi”. il nuovo art. 143 del c.c. dispone infatti che:
"Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia".

Sino alla riforma, il marito-padre era “il capo della famiglia”: “la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza” (art. 144 c.c.), così modificato dalla legge "I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato".

Tra le tante previsioni contenute nella riforma, va ricordata quella che stabilisce che "I minori di età non possono contrarre matrimonio" (il c.c. prevedeva invece 16 anni per gli uomini e 14 per le donne), che istituisce il regime di comunione dei beni come regime patrimoniale legale della famiglia (in mancanza di diversa convenzione), che sostituisce la patria potestà con la potestà di entrambi i genitori (prima “potestà genitoriale”, adesso “responsabilità genitoriale”), in particolare nella tutela dei figli, che inserisce il coniuge superstite nella successione ereditaria e le numerose modifiche alle cause di nullità del matrimonio...

LEGGE 19 maggio 1975, n. 151, Riforma del diritto di famiglia

19 maggio 1975. Il Parlamento approva la Riforma del diritto di famiglia https://pop.acli.it/images/Parlamento_ACLI_19mag1975.jpg Redazione POP.ACLI