La Giornata costituisce un mezzo per mobilitare gli sforzi della comunità internazionale volti a promuovere la pace, la tolleranza, l'inclusione, la comprensione e la solidarietà…

La Giornata è stata indetta dall’Assemblea generale dell’ONU con la risoluzione del 25 luglio 2019: Promoting the Culture of Peace with Love and Conscience.
Il concetto di coscienza è rinvenibile nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, agli articoli 1 e 18: «Articolo 1. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 18. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.»
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Nella Costituzione italiana non compare esplicitamente la parola “coscienza”, ma si sancisce implicitamente il diritto all’obiezione di coscienza (v. artt. 2, 19 e 21), che troverà pieno e formale riconoscimento nella normativa successiva.
Il primo caso, particolarmente caro alle Acli, avrà una lunghissima gestazione e un altrettanto lungo iter di “perfezionamento” e riguarderà l’uso delle armi per gli obbligati alla leva.
Con la Legge 15 dicembre 1972 n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), infatti, «Gli obbligati alla leva che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, possono essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare nei modi previsti dalla presente legge. I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto. Non sono comunque ammessi ad avvalersi della presente legge coloro che... risulteranno titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi… o siano stati condannati per detenzione o porto abusivo di armi.» (art. 1).
Va ricordato che la nostra Costituzione stabilisce che “La difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge…” (art. 52) e che il sottrarsi all’obbligo poteva comportare – come accadde a Pietro Pinna, a pochi mesi dall’entrata in vigore della Carta – l’arresto e la soggezione al Codice penale militare. Va aggiunto che il primo disegno di legge per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza fu presentato dal socialista Umberto Calosso il 3 ottobre 1949. Per dare i numeri: a poco più di un anno dall’entrata in vigore della Costituzione e 23 anni prima dell’approvazione della legge 772, in Parlamento l’obiezione di coscienza era comunque entrata.
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Se pure la legge del 1972 ha rappresentato comunque un passaggio importante, si trattò di un provvedimento tardivo e restrittivo rispetto alle richieste del movimento pacifista e non-violento, di singoli e della società nel suo complesso, ma anche di personalità religiose, come Padre Ernesto Balducci e don Lorenzo Milani, accusati e processati per apologia di reato.
Bisognerà attendere ben 26 anni per il pieno riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza e perché questa non fosse più un beneficio concesso dallo Stato, ma un diritto della persona.
Con la Legge 8 luglio 1998 n. 230, Nuove norme in materia di obiezione di coscienza, infatti, il Servizio Civile diventa un modo alternativo di “servire la patria”, con una durata pari al servizio militare: «I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei "Principi fondamentali" della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge.» (art. 1).
Con la possibilità di servire la Patria con il servizio militare o con il servizio civile e con il passaggio del servizio “sostitutivo” del servizio militare all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (dal 1° gennaio 2000), la parabola è quasi compiuta. Nello stesso anno, viene infatti approvata la Legge 14 novembre 2000 n. 331, Norme per l'istituzione del Servizio Militare professionale, con la quale il Servizio di leva diventa volontario e professionale, determinando così la conclusione della obiezione di coscienza a partire dal 2007.
La possibilità di esercitare l’obiezione di coscienza compare anche in altre norme. Le riportiamo in ordine cronologico.
Nella Legge 22 maggio 1978 n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), l’art. 9 prevede che il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non sia tenuto a prendere parte alle procedure abortive quando sollevi obiezione di coscienza.
La Legge 12 ottobre 1993, n. 413 (Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale) stabilisce che quanti «si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
Da ultimo, la Legge 19 febbraio 2004 n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), all’art. 16, prevede che «il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita quando sollevi obiezione di coscienza».

Nel suo evolversi - ne abbiamo avuto prova anche durante la pandemia - il riferimento alla coscienza si è particolarmente diffuso in ambito medico e scientifico, collegandosi non solo a diritti “vitali” ma alla vita stessa. “In scienza e coscienza” deve agire il medico «e perseguire un unico fine: la cura del malato utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo dispone la scienza medica... perché a nessuno è consentito di anteporre la logica economica alla logica della tutela della salute…». Così la Corte di Cassazione nella sentenza n. 8254/2011
Scienza e coscienza si fronteggiano. A volte si sfidano, altre volte si corteggiano, non sopportando la distanza e la separazione. È possibile una scienza “umana” separata dalla vita e dalla coscienza?
Ne "La coscienza nel tempo" (San Paolo, 1987), J. Ratzinger riporta una dichiarazione di A. Hitler raccolta da Hermann Rauschning: «Io redimo l'uomo dall'umiliante chimera che si chiama coscienza. La coscienza, come l'istruzione, deforma l'uomo. Io ho il vantaggio di non essere trattenuto da nessuna considerazione di ordine teorico o morale».
È una buona risposta… per continuare a "obiettare". Viva la Giornata Internazionale della Coscienza!

Il sito della Giornata
La risoluzione del 25 luglio 2019
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (testo IT)

 

 

5 aprile. In scienza e coscienza. Giornata Internazionale della Coscienza https://pop.acli.it/images/ONU_5apr2024.jpg Redazione POP.ACLI